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Il prologo mette
immediatamente in evidenza l’importanza del bestiame nella vita locale:
I consuls
ed i consiglieri della suddetta comunità, constatato, da alcuni anni,
il disprezzo degli antichi regolamenti ed i danni conseguenti ai
terreni soggetti ad imposte ed a quelli comunali, a causa del gran
numero di animali che ogni abitante pretende di avere impunemente, con
la partecipazione e consiglio della maggioranza dei principali capi
famiglia, hanno deliberato, regolamentato, concluso e stabilito come
di seguito, nel rispetto degli antichi bandi.
Seguono i 55 articoli
come li ha adottati il consiglio della comunità.
Da 1 a 9 trattano di
affari d’ordine generale.
Condanna a 25
soldi di multa a coloro che non verranno ad assistere alle assemblee
elettorali, senza un valido motivo.
Divieto di
sottrarre l’acqua delle fontane, di sporcare quella destinata ad
abbeverare il bestiame.
Precauzioni da
prendere per i fuochi dei camini. Mai entrare in un fienile con un
lume. Ispezione ai camini due volte l’anno.
Obbligo ai
mercanti, panettieri, macellai di servirsi di pesi ufficiali.
Divieto ai
locandieri di servir da bere o da mangiare durante gli uffici divini e
di notte.
Multa di quattro
livres per coloro che avranno distrutto un nido di pernici, fagiani o
quaglie fuori dal periodo di caccia. Divieto agli stranieri di pescare
o cacciare, anche in periodo consentito, senza l’autorizzazione del
consiglio. Con le comunità confinanti si agirà nello stesso modo con
cui agiranno nei nostri confronti.
Gli articoli dal 10
al 14 prendono in considerazione i danni fatti al legname togliendo la
corteccia, ed il divieto agli stranieri di portare il bestiame nei boschi.
E’ vietato
trasportare dei carichi di legna in inverno sulla neve, ed in
particolare di toglierla nella foresta dello Chaberton, ove c’é
rischio di valanghe.
Viene fornita una
lista di parcelle ove é vietato tagliare legna, con l’eccezione di
giovani alberi ricurvi utilizzati per fare le sbarre delle slitte
(ramasses).
La salvaguarda dei
prati occupa dal numero 15al 21.
Divieto di
tagliare prima della data fissata, di distaccare le mucche dal giogo,
d’introdurre bestiame nei campi con raccolti pendenti, di trasportare
il letame nei terreni dissodati quando piove. Infine è vietato
dissodare senza un permesso del consiglio, ed in ogni modo sarà
vietato farlo su pendii ripidi.
I numeri 22 e 23 sono
volti alla salvaguarda delle strade e vietano d’asportare le palizzate e
le protezioni.
Il 24, 25 e 26
prevedono l’obbligo di andare alle corvées, il divieto di entrare nei
giardini per sottrarne i frutti e di vendere senza permesso a degli
stranieri delle assi, alberi e cortecce di larice, cosi’ come della calce.
Dal 27 al 36
arriviamo alla parte forse più importante dei bandi campestri: i pascoli.
Anzitutto viene
ricordato che per ben proporzionare il numero del bestiame con la
superficie di pascolo, ogni privato non potrà portare più di sei
mucche o manze e dieci pecore o agnelli, per ogni livre di catasto
posseduta. Potrà rimpiazzare cinque pecore con una mucca o l’inverso.
Gli abitanti di
Cesana e Champlas Seguin potranno far pascolare il bestiame che
avranno nutrito durante l’inverno, ma a condizione che risieda sul
territorio tutto l’anno.
Dovranno tenere
presso di se le pecore affette da malattie. Non potranno portare al
pascolo bestiame di stranieri che non paghino tasse sui terreni, né
far pascolare su terreni altrui, individuabili da segnali.
Le capre potranno
pascolare solo su terreni del loro proprietario ed a condizione di
essere legate.
Non si potrà
pascolare nei campi arati dopo il 31 maggio, né in autunno nel grano e
neppure nei campi vuoti in caso di pioggia.
Considerato il
divieto di pascolo dopo il 31 maggio, i greggi del borgo come quelli
degli alpeggi dall’altra parte della Dora, sono destinati ad andare
allo Chaberton e sulle montagne dall’altra parte della Dora come
all’Envers de Clary.
Quelli di San
Sicario con quelli di Champlas Seguin e Champlas Janvier porteranno le
pecore al Fraitève, ma per andarci dovranno passare per l’Envers des
Cros, poi lungo il ruscello fino a Soleil-Boeuf, poi les Horts. Quanto
a quelli di Champlas prenderanno la strada di Roche-Ronde, senza
discostarsi.
Gli articoli da
37 a 41 regolamentano la circolazione ed il lavoro.
Divieto di
trasportare i raccolti durante la notte. Divieto di passare attraverso
campi e prati per evitare le strade che li contornano, specificamente
quelle di San Sicario, del Clots, del Massarel, di Comboudra, di
Roissan, di Chaussas, dei Thorond e di Ratuquel.
Ugualmente le
slitte non potranno transitare sui sentieri fatti nei prati di Las
Chalps per trasportare da Rochefort il legno, come in quelli di
Hopitaux, di Seas e Pailloux.
Nei fondi
seminati é proibito raccogliere l’erba dai bordi prima del 10 luglio.
I campi non si
potranno lavorare che in agosto e fino all’otto settembre, a meno che
il maltempo non lo permetta, ed in tal caso il consiglio accorderà una
proroga sufficiente.
Gli articoli 42, 43 e
44 interessano l’irrigazione che non si puo’ fare se provoca frane. E’
specificamente vietato di deviare o interrompere il corso delle acque che
scendono da Gimont e da Fraiteve, rompendo le chiuse. Le acque del
Fraiteve saranno divise tra Cesana e Champlas Seguin con decisione del
magistrato. L’acqua non incanalata apparterrà al primo occupante. Infine é
proibito di far scorrere l’acqua d’irrigazione nelle strade, e se é
impossibile fare diversamente bisognerà provvedere a non causare danni.
I canali saranno
aperti tutti gli anni durante il mese di maggio.
Infine, gli articoli
dal 45 al 55 trattano argomenti diversi.
Ogni abitante
risponderà dei danni causati dalle persone dipendenti da lui.
Al fine che
nessuno lo ignori, la guardia comunale pubblicherà la domenica, in
occasione della messa, le contravvenzioni, nominando il
contravventore, poi rimetterà l’elenco al consul. Rimetterà a uno dei
consiglieri di San Sicario l’elenco delle sanzioni imposte agli
abitanti della frazione. Gli accusati avranno due giorni per fare
opposizione e perorare il loro caso.
La dichiarazione
della guardia varrà prova completa se la pena non eccede le sei
livres. Per importi superiori dovrà portare delle testimonianze.
Le guardie che avranno accettato delle mance dovranno pagare loro
stessi la contravvenzione che avrebbe meritato il contravventore.
In caso di
recidiva saranno destituite, lo stesso avviene se impongono multe
ingiuste.
E’ d’altronde
vietato insultarle, pena d’una multa di una livre, per ogni volta.
Poiché le
comunità di Cesana e Champlas Seguin sono indivise al Fraiteve, le
guardie devono avvisare quelle dell’altra parte entro due giorni
e le multe saranno ripartire tra le due comunità.
Tutti gli
abitanti che avranno alloggiato gente senza fede o mendicanti, senza
autorizzazione, pagheranno la multa di tre soldi la prima volta e di
dieci la seconda, per persona e per giorno. Quanto ai locandieri, ogni
sera, dovranno dare al consul l’elenco delle persone che non
conoscono.
Gli abitanti
devono servirsi obbligatoriamente del mulino, forno e macine
appartenenti alla comunità.
Infine, con l’ultimo
articolo, la comunità prega i magistrati di giustizia di permettere di
continuare le visite praticate da tempo immemorabile per constatare i
danni ai boschi, e presso i privati per verificare se il loro bestiame é
affetto da malattie, ed altre visite necessarie per mantenere la buona
unione e le buone regole ed evitare i disordini che potrebbero generarsi.
27 aprile 1772.
Firmato in originale:
A.Peyronnel consul, Joseph Poncet, Bert, Bouvier, Pierre Prin, L.Audibert,
Guillaume Balcet, consiglieri. De La Tourrette chatelain pour S.M. présent
a l’assemblée et avec paraffe Claude des Ambrois de Nevache secretaire.
Il giorno
15/gennaio/1773, il nuovo consiglio comunale composto da: Antoine
Ailliaud, consul; Antoine Peyronnel, ex-consul; Bonaventure Chareun, Jean
Baptiste Charles Ailliaud, Guillaume Ailliaud, Jean Antoine Mallen e
Restitut Blanchet, consiglieri, richiede l’omologazione di detti bandi al
Senato di Torino, con aggiunta dei seguenti cinque articoli.
1.
Sarà facoltà del consiglio deliberare se si possano prendere nella
comunità delle pecore straniere in inverno, questo per proteggersi dal
rischio di contagio di malattie.
2.
Il consiglio potrà consentire o proibire l’uso delle slitte, confrontando
le comodità con i pregiudizi che esse arrecano ai prati, alla
conservazione dei boschi ed agli animali a corna destinati a trainarle.
3.
Sarà proibito a chiunque di vendere vitelli o carne sgozzata fuori dalla
comunità. I vitelli che non abbiano l’età ed il peso richiesti, per la
carne che non abbia un certificato del consul del luogo dove risiede il
venditore dell’animale sgozzato che attesti l’assenza di malattie. In
assenza di questo sarà facoltà del consiglio far gettare la carne in Dora.
4.
Il consiglio potrà deliberare se le terre dovranno essere divise in due o
tre aree dissodate al fine di ricavarne il miglior prodotto.
5.
L’articolo sancisce le sanzioni in cui i contravventori dei quattro
precedenti articoli incorreranno in caso di trasgressione.
Il 23 agosto 1778, il
Senato di Torino approva i regolamenti con modifica di 14 articoli.
Le correzioni sono
marginali.
Completato l’iter
burocratico d’approvazione e pubblicazione, il 15 febbraio 1790 i
regolamenti entrano in vigore.
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