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Charles Maurice: Commenti dei bandi capestri di Cesana
Traduzione:  Segusium n. 17,1981, pag. 25.

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Il prologo mette immediatamente in evidenza l’importanza del bestiame nella vita locale:

I consuls[1] ed i consiglieri della suddetta comunità, constatato, da alcuni anni, il disprezzo degli antichi regolamenti ed i danni conseguenti ai terreni soggetti ad imposte ed a quelli comunali, a causa del gran numero di animali che ogni abitante pretende di avere impunemente, con la partecipazione e consiglio della maggioranza dei principali capi famiglia, hanno deliberato, regolamentato, concluso e stabilito come di seguito, nel rispetto degli antichi bandi.

Seguono i 55 articoli come li ha adottati il consiglio della comunità.

 Da 1 a 9 trattano di affari d’ordine generale.

Condanna a 25 soldi di multa a coloro che non verranno ad assistere alle assemblee elettorali, senza un valido motivo.

Divieto di sottrarre l’acqua delle fontane, di sporcare quella destinata ad abbeverare il bestiame.

Precauzioni da prendere per i fuochi dei camini. Mai entrare in un fienile con un lume. Ispezione ai camini due volte l’anno.

Obbligo ai mercanti, panettieri, macellai di servirsi di pesi ufficiali.

Divieto ai locandieri di servir da bere o da mangiare durante gli uffici divini e di notte.

Multa di quattro livres per coloro che avranno distrutto un nido di pernici, fagiani o quaglie fuori dal periodo di caccia. Divieto agli stranieri di pescare o cacciare, anche in periodo consentito, senza l’autorizzazione del consiglio. Con le comunità confinanti si agirà nello stesso modo con cui agiranno nei nostri confronti.

 

Gli articoli dal 10 al 14 prendono in considerazione i danni fatti al legname togliendo la corteccia, ed il divieto agli stranieri di portare il bestiame nei boschi.

E’ vietato trasportare dei carichi di legna in inverno sulla neve, ed in particolare di toglierla nella foresta dello Chaberton, ove c’é rischio di valanghe.

Viene fornita una lista di parcelle ove é vietato tagliare legna, con l’eccezione di giovani alberi ricurvi utilizzati per fare le sbarre delle slitte (ramasses).

 

La salvaguarda dei prati occupa dal numero 15al 21.

Divieto di tagliare prima della data fissata, di distaccare le mucche dal giogo, d’introdurre bestiame nei campi con raccolti pendenti, di trasportare il letame nei terreni dissodati quando piove. Infine è vietato dissodare senza un permesso del consiglio, ed in ogni modo sarà vietato farlo su pendii ripidi.

 

I numeri 22 e 23 sono volti alla salvaguarda delle strade e vietano d’asportare le palizzate e le protezioni.

 

Il 24, 25 e 26 prevedono l’obbligo di andare alle corvées, il divieto di entrare nei giardini per sottrarne i frutti e di vendere senza permesso a degli stranieri delle assi, alberi e cortecce di larice, cosi’ come della calce.

 

Dal 27 al 36 arriviamo alla parte forse più importante dei bandi campestri: i pascoli.

Anzitutto viene ricordato che per ben proporzionare il numero del bestiame con la superficie di pascolo, ogni privato non potrà portare più di sei mucche o manze e dieci pecore o agnelli, per ogni livre di catasto posseduta. Potrà rimpiazzare cinque pecore con una mucca o l’inverso.

Gli abitanti di Cesana e Champlas Seguin potranno far pascolare il bestiame che avranno nutrito durante l’inverno, ma a condizione che risieda sul territorio tutto l’anno.

Dovranno tenere presso di se le pecore affette da malattie. Non potranno portare al pascolo bestiame di stranieri che non paghino tasse sui terreni, né far pascolare su terreni altrui, individuabili da segnali.

Le capre potranno pascolare solo su terreni del loro proprietario ed a condizione di essere legate.

Non si potrà pascolare nei campi arati dopo il 31 maggio, né in autunno nel grano e neppure nei campi vuoti in caso di pioggia.

Considerato il divieto di pascolo dopo il 31 maggio, i greggi del borgo come quelli degli alpeggi dall’altra parte della Dora, sono destinati ad andare allo Chaberton e sulle montagne dall’altra parte della Dora come all’Envers de Clary.

Quelli di San Sicario con quelli di Champlas Seguin e Champlas Janvier porteranno le pecore al Fraitève, ma per andarci dovranno passare per l’Envers des Cros, poi lungo il ruscello fino a Soleil-Boeuf, poi les Horts. Quanto a quelli di Champlas prenderanno la strada di Roche-Ronde, senza discostarsi.

 

Gli articoli da 37 a 41 regolamentano la circolazione ed il lavoro.

Divieto di trasportare i raccolti durante la notte. Divieto di passare attraverso campi e prati per evitare le strade che li contornano, specificamente quelle di San Sicario, del Clots, del Massarel, di Comboudra, di Roissan, di Chaussas, dei Thorond e di Ratuquel.

Ugualmente le slitte non potranno transitare sui sentieri fatti nei prati di Las Chalps per trasportare da Rochefort il legno, come in quelli di Hopitaux, di Seas e Pailloux.

Nei fondi seminati é proibito raccogliere l’erba dai bordi prima del 10 luglio.

I campi non si potranno lavorare che in agosto e fino all’otto settembre, a meno che il maltempo non lo permetta, ed in tal caso il consiglio accorderà una proroga sufficiente.

 

Gli articoli 42, 43 e 44 interessano l’irrigazione che non si puo’ fare se provoca frane. E’ specificamente vietato di deviare o interrompere il corso delle acque che scendono da Gimont e da Fraiteve, rompendo le chiuse. Le acque del Fraiteve saranno divise tra Cesana e Champlas Seguin con decisione del magistrato. L’acqua non incanalata apparterrà al primo occupante. Infine é proibito di far scorrere l’acqua d’irrigazione nelle strade, e se é impossibile fare diversamente bisognerà provvedere a non causare danni.

I canali saranno aperti tutti gli anni durante il mese di maggio.

 

Infine, gli articoli dal 45 al 55 trattano argomenti diversi.

Ogni abitante risponderà dei danni causati dalle persone dipendenti da lui.

Al fine che nessuno lo ignori, la guardia comunale pubblicherà la domenica, in occasione della messa, le contravvenzioni, nominando il contravventore, poi rimetterà l’elenco al consul. Rimetterà a uno dei consiglieri di San Sicario l’elenco delle sanzioni imposte agli abitanti della frazione. Gli accusati avranno due giorni per fare opposizione e perorare il loro caso.

La dichiarazione della guardia varrà prova completa se la pena non eccede le sei livres.  Per importi superiori dovrà portare delle testimonianze. Le guardie che avranno accettato delle mance dovranno pagare loro stessi la contravvenzione che avrebbe meritato il contravventore.

In caso di recidiva saranno destituite, lo stesso avviene se impongono multe ingiuste.

E’ d’altronde vietato insultarle, pena d’una multa di una livre, per ogni volta.

Poiché le comunità di Cesana e Champlas Seguin sono indivise al Fraiteve, le guardie devono  avvisare quelle dell’altra parte entro due giorni e le multe saranno ripartire tra le due comunità.    

Tutti gli abitanti che avranno alloggiato gente senza fede o mendicanti, senza autorizzazione, pagheranno la multa di tre soldi la prima volta e di dieci la seconda, per persona e per giorno. Quanto ai locandieri, ogni sera, dovranno dare al consul l’elenco delle persone che non conoscono.

Gli abitanti devono servirsi obbligatoriamente del mulino, forno e macine appartenenti alla comunità.

Infine, con l’ultimo articolo, la comunità prega i magistrati di giustizia di permettere di continuare le visite praticate da tempo immemorabile per constatare i danni ai boschi, e presso i privati per verificare se il loro bestiame é affetto da malattie, ed altre visite necessarie per mantenere la buona unione e le buone regole ed evitare i disordini che potrebbero generarsi.

 

27 aprile 1772.

Firmato in originale: A.Peyronnel consul, Joseph Poncet, Bert, Bouvier, Pierre Prin, L.Audibert, Guillaume Balcet, consiglieri. De La Tourrette chatelain pour S.M. présent a l’assemblée et avec paraffe Claude des Ambrois de Nevache secretaire.

Il giorno 15/gennaio/1773, il nuovo consiglio comunale composto da: Antoine Ailliaud, consul; Antoine Peyronnel, ex-consul; Bonaventure Chareun, Jean Baptiste Charles Ailliaud, Guillaume Ailliaud, Jean Antoine Mallen e Restitut Blanchet, consiglieri, richiede l’omologazione di detti bandi al Senato di Torino, con aggiunta dei seguenti cinque articoli.

 

1.      Sarà facoltà del consiglio deliberare se si possano prendere nella comunità delle pecore straniere in inverno, questo per proteggersi dal rischio di contagio di malattie.

2.      Il consiglio potrà consentire o proibire l’uso delle slitte, confrontando le comodità con i pregiudizi che esse arrecano ai prati, alla conservazione dei boschi ed agli animali a corna destinati a trainarle. 

3.      Sarà proibito a chiunque di vendere vitelli o carne sgozzata fuori dalla comunità. I vitelli che non abbiano l’età ed il peso richiesti, per la carne che non abbia un certificato del consul del luogo dove risiede il venditore dell’animale sgozzato che attesti l’assenza di malattie. In assenza di questo sarà facoltà del consiglio far gettare la carne in Dora.

4.      Il consiglio potrà deliberare se le terre dovranno essere divise in due o tre aree dissodate al fine di ricavarne il miglior prodotto.

5.      L’articolo sancisce le sanzioni in cui i contravventori dei quattro precedenti articoli incorreranno in caso di trasgressione.

 

Il 23 agosto 1778, il Senato di Torino approva i regolamenti con modifica di 14 articoli.

Le correzioni sono marginali.

Completato l’iter burocratico d’approvazione e pubblicazione, il 15 febbraio 1790 i regolamenti entrano in vigore.  

[1] Sindaci

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