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Cesana Torinese: appunti di storia
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Deliberazioni, regolamenti e conclusioni per la comunita’ di Cesana.
I consuls[1] ed i consiglieri della suddetta comunità, constatato, da alcuni anni, il disprezzo degli antichi regolamenti ed i danni conseguenti ai terreni soggetti ad imposte come a quelli comunali a causa del gran numero di animali che ogni abitante pretende di avere impunemente, con la partecipazione e consiglio della maggioranza dei principali capi famiglia, hanno deliberato, regolamentato, concluso e stabilito come di seguito, nel rispetto degli antichi bandi.
Articolo primo Questa comunità, facendo annualmente l’elezione e la nomina dei suoi agenti, come consuls, consiglieri ed altri, per l’anno seguente per mezzo dell’assemblea di tutti i privati convocati e notificati con un manifesto debitamente affisso e pubblicato il giorno festivo precedente, ha constatato che alcuni di questi privati, per disobbedienza o negligenza non intendono assistere a quest’assemblea, quant’anche senza ragione legittima, né dare il loro voto. Il consiglio ha stabilito d’imporre a ciascun reticente la pena di 25 soldi per ogni mese che non venga giustificata la legittimità dell’assenza. Articolo 2 E’ vietato a chiunque e per qualunque pretesto di sottrarre l’acqua delle fontane pubbliche, di forare od ostruire le protezioni per sottrarre l’acqua con contravvenzione di due livre. Articolo 3 Presso chi divamperà il fuoco al camino od altrove, sia di notte che di giorno, quant’anche senza conseguenti danni, sarà tenuto ad una contravvenzione di quattro livre. Articolo 4 E’ vietato lavare nella gran vasca delle fontane pubbliche qualunque cosa che possa sporcare l’acqua che serve ad abbeverare il bestiame, sotto pena di 10 soldi per volta; e vietiamo con la medesima pena di stappare il detto bacino senza una ragione che dovrà essere comunicata ad un agente. Articolo 5 E’ stato deliberato di proibire a tutti di portare qualunque luce, sia di giorno che di notte, nella grangia o in altri luoghi in cui ci siano materiali pericolosi per il fuoco, sotto pena di sei livre. Articolo 6 Gli agenti dovranno fare due visite per anno dentro ai camini per mezzo di uno spazzacamino ed all’esterno con un muratore, sul cui rapporto il privato dovrà abbattere o riparare il camino, se non é in buono stato, nel termine che gli sarà accordato, passato il quale sarà diritto del consiglio di farlo abbattere a spese dell’abitante, e di fargli subire una pena di quattro livre per la sua resistenza, con proibizione di praticare qualunque fuoco sotto il camino da riparare con identica pena. Articolo 7 I mercanti, panettieri, macellai e qualunque altro adotteranno per le loro vendite le unità di questa comunità, non potendo servirsi di altri pesi che quelli del paese ben confezionati, né usare delle misure differenti da quelle abituali, sotto pena di trenta soldi per volta nel caso di contravvenzione. I pesi da tavola sono permessi in casi specifici. Quanto ai negozianti domiciliati, saranno tenuti, annualmente, sotto identica pena, di produrre nella casa comunale, davanti agli agenti di questa comunità, al giorno stabilito, i pesi e le misure di tutte le specie in loro possesso, al fine di confrontarli e parificarli con quelli della casa comunale. Articolo 8 Nessun oste potrà vendere vino o dar da mangiare a qualunque abitante della parrocchia durante gli offici divini, né la notte dopo le undici, sotto pena di sette livre ciascuna volta. Articolo 9 Colui che sarà provato d’aver distrutto, fuori dal tempo di caccia, qualche nidiata di selvaggina come pernici, fagiani, quaglie ed altre, di averla venduta o fatta vendere, sarà tassato d’una multa di quattro livre per volta, ed é proibito, sotto pena di dieci livre agli stranieri di questa comunità di pescare e cacciare anche nel periodo consentito, senza permesso del consiglio, tuttavia si agirà nei confronti degli abitanti delle comunità vicine nella stessa maniera di come loro agiranno nei nostri confronti. Articolo 10 Volendo impedire i danni che si fanno nella comunità, non si potrà spogliare gli alberi della loro corteccia, né bucarli sotto pena di trenta soldi, né di togliergli l’erba, sotto identica pena, per ogni volta. Articolo 11 Gli stranieri o forestieri che non possiedano alcun bene soggetto a tassazione non potranno tagliare alcun albero nelle foreste di questa comunità sotto pena di sei livre per pianta, ne portare al pascolo il loro bestiame sotto pena di dieci soldi ogni volta per ogni animale da soma, mucca o manza, e di quattro soldi per ogni agnello o pecora. Articolo 12 E’ espressamente proibito ad ogni privato di trascinare nel paese alcun carico di legno in inverno sfruttando la neve, sotto pena di venti soldi per carico. Gli agenti della comunità si riservano di autorizzare il trasporto in determinati periodi, passati i quali dovrà essere rispettato il presente bando. Articolo 13 E’ proibito tagliare qualunque albero, di qualunque tipo, nella foresta dello Chaberton, lungo la comba e di togliere gli alberi morti, di recuperare dallo Chaberton con dei fagotti o differentemente, a causa dello slittamento delle nevi, sotto pena di dieci soldi per fagotto e di quattro livre per un tronco di una “toise”[2], e trenta soldi per ogni carico. Articolo 14 Parallelamente si vieta il taglio di qualunque albero nelle foreste dove non ci sono che dei piantini come nelle foreste del Giet, de Las Saguettas dalla strada di Saigne Longe in basso e da quella de Las Souchas anche in basso, sopra le Rocher Dauzel, Courbiere, les Souliers, Las Boissonas, Les Chaussas, dalla Bletonnée fino a Chaignard, lungo la Comba e Lenvers Des Cros, sotto pena di due livre per pianta. Sarà tuttavia permesso di procurarsi, con il minor danno possibile, del legno ricurvo necessario alla costruzione delle “ramasses”.[3] Articolo 15 Nessun proprietario di un prato sottoposto a “embannement” potrà falciare o far falciare il suo prato prima del termine annualmente prefissato dagli agenti di questa comunità, che abitualmente si adeguano alla maturità del fieno. Specificamente: dal cammino reale verso Clavier in su, e verso San Sicario dal cammino des Pallioux direttamente sopra i prati dell’inverso e di la verso la strada del Fossail ed in seguito a la Broue de Pravassel, sotto pena di venti soldi per ogni falciatore. Articolo 16 E’ ugualmente vietato a qualunque privato di tenere delle mucche nel suo prato a meno che non siano aggiogate o attaccate alle sbarre del carro, ed ugualmente non si potranno condurre le proprie mucche nei su detti prati soggetti al “embannement” che dall’otto settembre sotto pena di due soldi sei denari per una e per giorno. Articolo 17 E’ vietato a qualunque privato nel periodo dei trasporti del grano di staccare dalla slitta, mentre la si carica, le mucche aggiogate, sotto pena di venti soldi per giorno. Articolo 18 Nessuno potrà introdurre bestiame nei fondi dove il raccolto é pendente senza mettergli delle museruole o condurli in qualche modo legati anche se il fondo sia assoggettato ad un passaggio, sotto pena di venti soldi per volta. Articolo 19 E’ vietato trasportare del letame con dei basti o carri nei campi dissodati nei periodi di grosse piogge e di entrare in detti campi per portargli del letame nel periodo della semina cominciante abitualmente il venti agosto a meno che il terreno del privato non raggiunga la strada, sotto pena di dieci soldi per volta per carro e cinque soldi per bestia a basto. Articolo 20 Poiché in questa comunità ci sono dei campi inclusi in appezzamenti di prati, si accorda la facoltà ai possessori dei fondi di concimarli sino al quindici maggio e se il tempo non lo favorisce si ricorrerà agli agenti per ottenere una proroga, sotto pena di cinque soldi per animale. Articolo 21 Vietiamo espressamente di dissodare in questa comunità senza un’autorizzazione preventiva del consiglio che richiede una sottomissione alla “taille”[4], sotto pena dell’abbandono del dissodato e di tre livre per ogni “carterée, ben inteso che non sarà assolutamente permesso nei luoghi esposti in ripida pendenza, in cui si produrrebbero delle frane pregiudizievoli non solo al bestiame ma anche ai boschi ed ai pascoli. Articolo 22 Non si potranno intralciare o restringere le strade pubbliche o viciniali ponendo degli ostacoli o pietre sovrapposte o piantando alberi o cespugli e neppure di lastricare il fondo di dette vie, sotto pena di tre livre, essendo inoltre tenuti a riparare il danno causato. Quelle vie che sono ostruite al punto da impedire il libero passaggio dei carri dovranno essere rimesse, nel termine di un mese dall’avvertimento del consiglio, nel medesimo stato di com’erano anticamente. La mancata esecuzione del lavoro comporterà la pena su detta, inoltre gli agenti lo faranno eseguire a spese del contravventore. Articolo 23 E’ proibito tagliare, divellere, togliere le barriere, palizzate, proteggi fuoco esistenti lungo le strade e ponti ed intorno ai fondi soggetti ad imposta altrettanto ai proprietari di toglierli sotto pena di trenta soldi tutte le volte che sarà sorpreso a farlo. Se sarà necessario cambiare le palizzate il proprietario del fondo ricorrerà al consiglio che gli assegnerà il taglio di legname proporzionale al suo bisogno. Articolo 24 Chiunque, avvertito dagli agenti della comunità di andare alle corvé, sia pubbliche che private, disubbidirà pagherà la multa di venti soldi e si darà all’operaio che lo sostituirà la somma di venticinque soldi. Coloro che non si troveranno in tempo al luogo assegnato, o che prima del termine del lavoro o della giornata si sottrarranno da colui che dirige la corvé, saranno ugualmente multati di venti soldi. Se tuttavia il privato comandato era malato o assente, e che non potesse trovare un giornaliero per sostituirlo, sarà esentato da detta multa. Articolo 25 Colui che sarà sorpreso ad entrare furtivamente nei giardini, frutteti, fondi altrui, per prendere frutti od altre cose sarà sottoposto ad una multa di cinque livre la prima volta, ed in caso di recidiva a quella di dieci livre. Articolo 26 E’ vietato a chiunque, senza il permesso del Consiglio, di vendere a degli stranieri o di portare fuori di questa comunità, delle tavole di larice o la corteccia, le tavole di pino e la calce, sotto pena di quattro livres per ogni carico di tavole e cortecce e dieci soldi per carico di calce, oltre alla confisca del carico. Articolo 27 Gli agenti di questa comunità, volendo uniformare l’uso comunale ai prodotti ed all’ammontare tassato di ogni privato o abitante di questa comunità, consentono che vengano tenute e mantenute al pascolo sei mucche o manze e dieci pecore o agnelli per ogni livre di catasto, sotto pena di quattro livres per ogni mucca o manza e venti soldi per ogni pecora contro ogni privato che contravvenga il presente regolamento. Permettono tuttavia di sostituire cinque pecore con una mucca o manza, ed una mucca o manza con cinque pecore, ben inteso che ogni privato o abitante sottoposto alla taille, tanto in questa comunità che nel villaggio di Champlas Seguin, potrà far pascolare nei terreni comunali gli animali che avrà tenuto durante l’inverno, a condizione che vi risieda consecutivamente tutto l’anno, in caso contrario gli sarà preclusa la presente prerogativa, e non potrà percio’ godere dei pascoli che conformemente al suo ammontare tassato. Articolo 28 Ordiniamo che ogni privato che abbia delle pecore o montoni affetti dalla rogna o altre malattie contagiose sarà tenuto a tenerle presso di sé, sotto pena di ammenda di venti soldi se contravviene al presente articolo per ogni pecora. Articolo 29 Al fine di salvaguardare i pascoli della comunità, nessun privato o abitante potrà prendere del bestiame da dei forestieri che non siano soggetti al pagamento di tasse, per farli pascolare nel comune, sotto pena di otto livres per mucca e due livres per pecora o montone. Articolo 30 Non sarà permesso ad alcun abitante di questa comunità di fare pascolare i suoi animali in primavera nelle proprietà altrui situate in terreni individuati con dei segni, sotto pena di cinque soldi per ogni bestia a corna o a basto, ed un soldo per ogni pecora e coloro che asporteranno i detti segnali pagheranno due livres ogni volta, oltre al danno causato. Articolo 31 Proibiamo a chiunque di portare a pascolare nei terreni comunali, ed in quelli soggetti a tassa, escluso sui proprii fondi tenendo legato, sotto pena di sedici soldi, ogni capra per ogni giorno e sotto la medesima pena non si potrà portare al seguito delle mucche alcun agnello. Articolo 32 Nessun abitante, formando un gregge o differentemente, potrà far pascolare delle pecore nei terreni dissodati, dopo il trenta maggio, sotto pena di due soldi sei denari per ogni pecora e per ogni giorno, e sotto la medesima pena di farli pascolare in autunno nella campagna. Sarà ugualmente vietato alle mucche di pascolare nei campi con tempo di pioggia, sotto pena di due soldi e sei denari per ogni mucca e per volta. Articolo 33 Nessun gregge di pecore potrà pascolare in alcun prato in qualunque stagione sotto pena di due soldi e sei denari per ogni pecora e per ogni giorno. Articolo 34 In seguito alla proibizione di far pascolare dopo il trenta di maggio le pecore nei campi, attribuiamo ai greggi di questo borgo, ed a coloro che potrebbero averne sulle montagne che sono al di la della Dora, la parte dello Chaberton e tutti gli altri luoghi viciniori del detto fiume, e tra l’altro l’Envers de Clary. Articolo 35 Assegnamo ai privati che hanno delle proprietà a la Coche, aux Ressuyers, Sagna Longa e altre vicine, per pascolo ai loro greggi Las Pechieras, le Clot de la Roche et Rachas, e quelli della frazione di St.Sicario faranno pascolare le loro pecore con quelle di Champlas Seguin, Champlas Carlier ed altri alpeggi vicni a Freireteve, senza che gli uni o gli altri possano pascolare più in basso degli orti. Quanto a quelli di St.Sicario per andare ai detti pascoli passeranno a l’Envers des Cros, seguendo il ruscello, senza fermarsi sino a Soliel-Boeuf, piegando a destra sino al luogo detto Les Horts e quelli di Champlas e altri alpeggi in questa parte, passeranno, per andare al pascolo lungo la strada di Roche Ronde, senza discostarsi sino al detto luogo Roche Ronde. Pascoleranno con i greggi di St.Sicario ed in caso che gli uni o gli altri si discostino dai limiti sopra assegnati, i proprietari dei greggi pagheranno due soldi sei denari per ogni pecora e per ogni giorno. Articolo 36 Nessun gregge potrà pascolare nei terreni comunali e pascoli destinati alle mucche, fino al trenta settembre sotto pena di due soldi per pecora e per giorno. Articolo 37 Chiunque sia sorpreso a trasportare, anche a mezzo di animali, i raccolti in grano, canapa, cavoli, frutti e altri dall’imbrunire al giorno seguente pagherà per ogni carico, carro o trasporto, oltre alla perdita del prodotto la somma di quattro livres e proibiamo con la medesima sanzione d’appropriarsi di legna che altri avranno tagliato o fatto tagliare. Articolo 38 Vietiamo ugualmente tutte le tracce fatte abusivamente dai pedoni e dalle slitte, nei prati e campi, al fine di evitare di passare nelle strade vicinali. Ad esempio: il sentiero di Champrond a St.Sicario, quelli des Clots, de Massarel, de Comboudra, Roissan, les Chaussas, lungo il prato di Thorond e Ratuquel ed altri sentieri che danneggiano i raccolti ed i prati. Per le slitte proibiamo i passaggi che si fanno nei prati di Las Chalps per trasportare del legname da Rochefort, quelli degli ospedali in tutte le stagioni, des Seas e Pallioux, sotto pena di due livres per ogni contravventore, oltre al pagamento dei danni. Articolo 39 Vietiamo il pascolo lungo le strade, anche nelle proprietà, in periodo di raccolta, sotto pena di due soldi sei denari per ogni mucca ed animale a basto. Articolo 40 E’ proibito ad ogni privato di raccogliere l’erba dalla scarpata del suo campo, incluso nei terreni seminati, prima del dieci luglio, sotto pena di quindici soldi per ogni volta. Articolo 41 Tutti i privati dovranno arare nei terreni dissodati a partire dal mese di agosto sino all’otto settembre, trascorso tale termine il contravventore sarà tenuto ad un’ammenda di quattro livres per giorno, a meno che il cattivo tempo o qualche altro impedimento legittimo interrompa la detta aratura. In tal caso il consiglio accorderà una proroga sufficiente. Si continuerà a rispettare il diritto di prelazione familiare[5] e le imposizioni di imposte fondiarie secondo l’uso delle valli. Articolo 42 Chiunque non irrighi il suo fondo in modo che l’acqua non possa causare frane sarà soggetto ad un’ammenda di due livres, oltre al pagamento dei danni che avrà causato o che potranno derivarne. La stessa sanzione si applicherà a colui che sarà sorpreso o che potrà essere incolpato, nel periodo d’irrigazione, di aver deviato o interrotto, totalmente o parzialmente, il corso dell’acqua che viene da Gimont o da Fraireteve, con rottura dei canali o delle paratie. La ripartizione delle acque di Fraireteve dovrà essere fatta tra questa comunità e quella di Champlas Seguin nei termini stabiliti dal N.N. S.S. i magistrati preposti, sotto pena di dieci livres per volta e per ogni contravventore. Articolo 43 Chiunque privi il primo fruitore di acqua non utilizzata sarà tenuto ad un’ammenda di trenta soldi per volta. Articolo 44 E’ proibito incanalare l’acqua nelle strade pubbliche e vicinali per innaffiare sotto pena di quattro livres oltre alla riparazione dei danni causati. Se necessariamente si dovesse passare la si incanalerà in modo che non danneggi le dette strade ed ogni privato confinante con il canale dovrà annualmente aprirlo nel mese di maggio. Spirato tale termine sarà sottoposto ad una multa di due livres oltre al ripristino del canale che sarà fatto a sue spese. Nessuno potrà raccogliere insalate in primavera nei prati altrui, sotto pena di dieci soldi per volta. Articolo 45 E’ espressamente proibito far pascolare le mucche nei terreni recentemente mietuti soit en hivernail ou tramois prima del ventisei settembre sotto pena di due soldi e mezzo per ogni mucca o manza per ogni giorno, e le pecore prima del ventisei di ottobre sotto pena di un soldo per una e per giorno. Articolo 46 Ogni abitante sarà responsabile dei danni, spese e multe causate da persone di cui ha la cura. Articolo 47 Affinché nessuno possa dichiararsi ignorante contravvenendo il presente regolamento, il banditore lo pubblicherà ogni domenica all’uscita della messa parrocchiale. Nominando sulla pubblica piazza i contravventori, giorno e luogo dove sono state commesse le infrazioni. Rimetterà in seguito al sindaco o ai consiglieri la pubblicazione che firmeranno affinché si provveda. Il banditore sarà tenuto a dare il sabato di ogni settimana, ad un consigliere di St.Sicaire la situazione delle multe inflitte agli abitanti della frazione. Articolo 48 Si riterrà la contravvenzione legittima se nel termine di due giorni l’accusato non formula alcuna opposizione. Trascorso tale termine le spese inerenti saranno a suo carico.
Articolo 49 La dichiarazione del banditore o “gardefruit”[6] sarà una prova completa della contravvenzione quando la pena non ecceda le sei livres, oltre tale limite dovrà aggiungere al suo dire una prova. Articolo 50 I banditori che avranno accettato dai contravventori del presente regolamento, dei regali o denaro pagheranno loro stessi la multa la prima volta, e saranno destituiti dall’incarico la seconda volta. In caso d’imposizione di multe ingiuste saranno ugualmente destituiti dal consiglio. Articolo 51 Non si faranno minacce, insulti o danni al banditore, sotto pena di una livre per ogni volta. Articolo 52 Poiché i comuni di Cezanne e Champlas Seguin sono indivisi sul Fraireteve, i banditori saranno tenuti entro due giorni, al più tardi, di dare avviso agli agenti dei comuni al fine che si attivino contro i contravventori, e le multe relative all’indivisione saranno ripartite tra Cezanne e Champlas Seguin in proporzione all’ammontare delle tasse. Articolo 53 Tutti gli abitanti che daranno alloggio a gente senza confessione, beni, mestiere, sembranti sospette e sconosciute, come mendicanti sprovvisti di permesso, pagheranno la multa di tre soldi una prima volta e di dieci soldi la seconda, per persona e per giorno. I locandieri e albergatori che non conoscono le persone alloggiate dovranno ogni sera darne comunicazione al sindaco o ad un consigliere, sotto pena di due livres di multa per volta. Articolo 54 La comunità volendo conservare i diritti di “bannalité”[7], che ha sempre esercitato come risulta dalle delibere, vieta a tutti i suoi abitanti di servirsi di altri mulini, forni o macine di quelle esistenti attualmente ed appartenenti alla comunità nella Siule sotto pena di due livres per ogni volta. Articolo 55 Ed infine gli agenti della comunità da tempo immemorabile hanno l’abitudine di fare visita ai terreni pubblici per constatare i danni in legna o cespugli che si potrebbero produrre, e presso i privati per esaminare se il loro bestiame é affetto di qualche malattia, ed altre visite necessarie per mantenere la buona unione e le buone regole ed evitare il disordine che potrebbe conseguirne. La comunità supplica molto umilmente i magistrati di giustizia di permettere ai detti agenti tale genere di visite. Cosi’ é stato concluso, deliberato dal consiglio della comunità riunito davanti al signor Louis Antoine Bernard de la Tourrette, dottore in diritto, castellano per sua Maestà delle valli di Oulx e di Cezanne. Li, 27 Aprile 1772.
Firmato in orignale: A. Peyronnel consul; Joseph Poncet conseillier; Bert conseillier; Bouvier conseillier ; Pierre Prin
Il giorno 15/gennaio/1773, il nuovo consiglio comunale composto da: Antoine Ailliaud, consul; Antoine Peyronnel, ex-consul; Bonaventure Chareun, Jean Baptiste Charles Ailliaud, Guillaume Ailliaud, Jean Antoine Mallen e Restitut Blanchet, consiglieri, richiede l’omologazione di detti bandi al Senato di Torino, con aggiunta dei seguenti cinque articoli. 1. Sarà facoltà del consiglio deliberare se si possano prendere nella comunità delle pecore straniere in inverno, questo per proteggersi dal rischio di contagio di malattie. 2. Il consiglio potrà consentire o proibire l’uso delle slitte, confrontando le comodità con i danni che esse arrecano ai prati, alla conservazione dei boschi ed agli animali a corna destinati a trainarle. 3. Sarà proibito a chiunque di vendere carne di vitelli che non abbiano l’età ed il peso richiesti o carne di animali sgozzati fuori dalla comunità che non abbia un certificato del consul del luogo dove risiede il venditore dell’animale che attesti l’assenza di malattie. In assenza di questo sarà facoltà del consiglio far gettare la carne in Dora. 4. Il consiglio potrà deliberare se le terre dovranno essere divise in due o tre aree dissodate al fine di ricavarne il miglior prodotto 5. L’articolo sancisce le sanzioni in cui i contravventori dei quattro precedenti articoli incorreranno in caso di trasgressione.
Il 23 agosto 1778, il Senato di Torino approva i regolamenti con modifica di 14 articoli. Le correzioni sono marginali. Completato l’iter burocratico d’approvazione e pubblicazione, il 15 febbraio 1790 i regolamenti entrano in vigore. |
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